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PREMESSA ALL’ACCORDO DI SEPARAZIONE / DIVORZIO PROGETTO EDUCATIVO

Il presente “Accordo di Separazione / Divorzio – Progetto Educativo” è il frutto non di particolari competenze psicologiche, giuridiche… ma della nostra esperienza “vissuta”, in prima persona, della sofferenza (con qualsiasi nome la si voglia chiamare e comunque si voglia viverla) dei nostri figli e nostra, durante questi anni, ma anche dell’ avere profondamente vissuta e mai rigettata tale sofferenza.

Tutto ciò fa parte di noi, figli di separati, padri e madri separati.

Gli obiettivi dell’ Accordo

Gli obiettivi dell’ Accordo sono essenzialmente quelli di:

– una migliore tutela dei bisogni dei minori nella separazione

– una corretta crescita psicologica dei figli, permettendo la necessaria presenza accanto a loro di entrambi i genitori, in maniera “paritaria” cioè con tempi all’ incirca uguali, senza disparità di tipi di presenza ( no ad esempio al fatto che uno dei due genitori sia il “genitore della domenica!”), infine mediante una migliore e più attenta regolamentazione del diritto/dovere di rapporto e di contatto

– riduzione dei contrasti prima e sopratutto dopo la separazione mediante la sottoscrizione al momento della separazione, dell’ ” Accordo ” che specifica nei minimi dettagli diritti e doveri dei figli e dei genitori dopo la separazione (che, se non chiariti, potrebbero poi creare problemi).

Inoltre, poiché alla separazione ogni coniuge arriva molto impreparato, l’ accordo di separazione lo mette al corrente di quali sono i punti da precisare e quali potranno poi essere i problemi.

– responsabilizzazione di entrambi i coniugi ( e non più uno solo quello convivente, come avviene ora, con il risultato di una deresponsabilizzazione dell’ altro) verso l’ “educazione” in senso lato dei figli: si vuole in sostanza contribuire ad evitare il fenomeno del genitore assenteista

Premessa (per i genitori)

Non è tanto la separazione che sconvolge il minore, anche se è un grave evento per lui, ma è sopratutto il vostro disaccordo, i litigi sia prima che dopo la separazione.

In Italia si sono separate, estrapolando l’ultrimo dato Istat. oltre 91.000 coppie all’ anno in molti casi in clima di grave disaccordo.

Tutte le possibili ripicche tra i coniugi sono state sperimentate ed è bene che non vengano ripetute da Voi.

Migliaia di bambini ogni anno subiscono le conseguenze delle ” cattive separazioni “.

Vediamo spesso avvocati e magistrati poco preparati, e soprattutto padri e madri che, più o meno consapevoli, scaricano i loro problemi sui figli ignorando le possibili conseguenze negative di ciò.

Sebbene voi vi separiate, volete bene ai Vostri figli e volete che loro continuino a volerVi bene.

I vostri figli hanno bisogno per la loro crescita della presenza e dell’ amore di entrambi i genitori.

Pensiamo che, anche tramite l’aiuto di questo ” Accordo”, possiate mettervi nella condizione non solo di capire l’importanza della vostra presenza di amore, ma anche concretamente di essere dei genitori responsabili.

Forse vi sembreranno troppo onerose queste proposte, forse vi verranno dubbi: affrontateli, non abbiate fretta. E’ un’illusione pensare che la separazione in sé risolva tutti i vostri problemi: spesso anzi la separazione complica i problemi esistenti e ne aggiunge altri.

Non criticate questi accordi, non sono certo ” Vangelo ” ma un tentativo di riflessione a tutela dei Vostri figli. Questa traccia potrà essere utile, potrete modificarla se la sentirete troppo lontana dalla vostra realtà o cultura, potrete cercare di calarla meglio alla vostra situazione, tuttavia cercate di non stravolgerla e di definire con precisione tutti i punti qui trattati.

E’ comunque importante che ciascuno dei genitori sia conscio che dopo la separazione dovrà essere disponibile, dedicarsi ai propri figli molto più di prima sia perchè dovrà intrinsecamente dedicare più tempo alla famiglia sia perchè, a causa della separazione, aumentano i bisogni dei figli di vicinanza coi genitori.

A tale scopo entrambi i genitori, dopo la separazione, dovranno mettere in preventivo, rinunzie in merito alla vita personale, amicizie, carriera, luogo di residenza preferita, luoghi e tipi di vacanze ……………… perchè, dopo la separazione, maggiori sono i bisogni dei figli.

Le modalità di attuazione dell’Accordo

Al momento della separazione: entrambi i coniugi sottoscrivono l’ “accordo di separazione” con l’ ausilio degli avvocati, accordo che verrà ratificato dal giudice

– può essere anche prevista la revisione nel tempo degli accordi in funzione di cambiamenti delle condizioni iniziali o la gradualità della sua attuazione

– eventuali disattese unilaterali potranno avvenire solo in casi molto gravi e solo con contemporanea comunicazione scritta precisando nel dettaglio le motivazioni.

Si possono scegliere, in considerazione delle situazioni reali (età dei figli, distanza dei luoghi di residenza di uno dei due genitori, diversa disponibilità di tempo, diverse modalità di impegno sul lavoro dei genitori, ad esempio se uno dei due genitori lavora di notte ….), varie modifiche al presente ” Accordo ” ma sempre, come si dirà più innanzi, una sostanziale parità dei tempi di presenza dei figli (e non solo di questi) presso i due genitori.

L’ “Accordo”, come si è detto, va calato, nelle singole situazioni: esso è particolarmente idoneo per situazioni di genitori con disponibilità di tempo non troppo differenziate, con modalità di impegno sul lavoro abbastanza paritetiche…., abitanti in località non troppo lontane tra loro.

Va quindi usato “cum grano salis” ed adattato alle differenti situazioni che si presentano.

I casi particolari dovranno essere ricondotti allo spirito e non alla lettera delle presenti note.

Anche in tali casi è comunque necessario che non si crei una notevole disparità tra i coniugi per quanto riguarda i tempi di presenza ( e non solo di questi) e che sopratutto non si venga ad attuare una discriminazione verso il genitore non convivente o sistematicamente verso il padre.

I genitori inoltre potranno fare, di volta in volta al momento della applicazione, pattuizioni più elastiche rispetto a quelle stabilite nell’ ” accordo “, ad esempio che il genitore non convivente possa vedere i figli quando vuole, ma è molto importante che venga sottoscritto dalle parti l’ “Accordo” con clausole molto precise che saranno molto utili in caso di disaccordo.

Il ” Diritto / Dovere di Rapporto e Contatto ” dei figli con i genitori

E’ bene che i ” diritti-doveri di rapporto e di contatto ” dei genitori verso i figli, per non fare loro vivere il senso di abbandono, siano al più possibile paritetici e che quindi non siano stabilite situazioni fortemente squilibrate.

Il concetto di qualità del rapporto non può sostituire quello della quantità / durata.

Il figlio non deve essere ” proprietà” di uno o dell’ altro genitore.

I vostri figli devono saper con chiarezza con chi e dove stare, quando poter vedere l’ altro genitore e che entrambi i genitori facilitano e promuovono tali incontri.

Essi hanno bisogno di entrambi i genitori e non possono decidere affettivamente con chi stare, non si devono cioè sentire responsabilizzati a scegliere a chi” volere più bene”…

Il “diritto dovere di presenza e di contatto” si materializza nella presenza dei figli presso il genitore non convivente ( ma non solo in questo come si dirà più innanzi).

Non deve esistere il genitore delle vacanze o il genitore della domenica.

Per i minori sono momenti importanti il pasto, quello che precede la notte, il risveglio, l’accompagnamento a scuola, l’ andare insieme a comperare un paio di blue jeans ed anche la vacanza …..: è pertanto importante che i figli possano vivere con entrambi i genitori in pari misura queste esperienze.

La precisione nell’ “accordo” delle ore di presenza dei figli è importante perchè può essere fatta valere in caso di disaccordo.

Contatto telefonico: così come è formulato nell’accordo di separazione, l’impegno di rendere possibile il contatto giornaliero col genitore al momento non convivente passa al genitore al momento convivente.

E’ lui che in tutte le circostanze e località in cui si trova il figlio deve preoccuparsi del contatto con l’ altro genitore.

Questo vuole eliminare le infinite astuzie messe in atto per non far parlare l’altro coniuge col figlio (segreteria telefonica in cui si può ascoltare in diretta la voce di chi telefona e quindi non rispondere, portare il figlio in posti senza telefono, staccare il telefono ecc…)

Questo elenco non deve considerarsi completo ed esaustivo: vanno inoltre attentamente considerate le modalità con cui l’ altro coniuge facilita che questi rapporti e contatti avvengano.

Le decisioni e comunicazioni

Per il bene psicofisico dei figli, anche dopo la separazione, è necessario mantenere una forte unità della coppia genitoriale ( diversa dalla coppia coniugale che si sta separando ): la famiglia continua ad esistere per i Vostri figli e voi continuate ad essere padri e madri anche se separati.

L’ assegno di mantenimento

L’ ” istituto ” dell’ assegno di mantenimento dei figli può venire superato con il mantenimento per ” capitoli di spesa ” che però in Italia al momento presente è difficilmente ottenibile .

Nel caso ciò non fosse possibile si ripiegherà sull’istituto dell’assegno per il genitore convivente.

Nella definizione dell’eventuale assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge, all’ imponibile andranno detratti (in accordo tra gli avvocati od evidenziando i punti di disaccordo) gli eventuali importi per: affitto per il coniuge che perderà la casa, mutuo per casa coniugale, pagamento di debiti pregressi, tasse scolastiche ed universitarie, assicurazioni sulla vita, proseguimento volontario della assicurazione sulla vecchiaia

Nota: anche nel caso della definizione degli aspetti economici o dell’ eventuale assegno di mantenimento, è bene che le parti si ispirino al principio di massima riduzione dei contrasti ( che sempre si riflettono sui rapporti della ex coppia e quindi sulla serenità dei minori), e quindi alla riduzione delle richieste e delle pretese a livelli di realtà.

Al momento della separazione, va comunque sempre previsto la presentazione dei 730 / Unico degli ultimi tre anni attestanti la situazione economica dei coniugi che fornirà la base della definizione degli aspetti economici del problema.

E’ bene quindi che ci si basi sull’ imponibile, come da 730 / Unico, pur pensando che si possano chiedere anche cose diverse ma sempre a livelli di realtà.

Facciamo un esempio: in una richiesta di separazione di una nota avvocatessa di Milano si sommava a livello mese lo stipendio mensile con emolumenti extra a livello annuale.

Cioè 4 milioni/mese + 3 milioni di emolumenti extra ( che però erano a livello annuale) uguale ad uno stipendio mensile di 7 milioni su cui fare i calcoli dell’ assegno di mantenimento.

Sempre della stessa avvocatessa, ma anche di altri, è uso portare come prova dell’ elevato tenore di vita di uno dei due coniugi i conti correnti bancari di uno dei due coniugi, inserendo in questi anche conti correnti cointestati a marito e moglie, conti chiusi da tempo, conti correnti inesistenti di tutte le banche con sportelli nel quartiere !!!

Il possesso di auto verrà documentato con tipo, cilindrata, anno di immatricolazione e di acquisto, se acquisto nuova od usata.

Non è comunque pensabile pretendere che entrambi i coniugi ed i figli mantengano lo stesso tenore di vita di prima della separazione: dopo la separazione il tenore di vita del nucleo familiare viene inevitabilmente ridotto

Il Luogo di residenza

Al momento della separazione entrambi i coniugi espliciteranno nell’ ” Accordo ” il luogo e la città ove intendono abitare, vivere, incontrare i figli.

Entrambi i genitori cercheranno di mantenere, salvo gravi ed importanti motivi, la loro residenza vicina reciprocamente.

Ciò rende più agevole il passaggio dei minori da una casa all’ altra e quindi il rapporto dei minori con entrambi i genitori.

Si vuole anche evitare che il genitore convivente, con la scelta di una abitazione distante, renda più difficile il contatto del figlio con l’ altro genitore o che uno dei due genitori metta tra se, i figli, l’ ex coniuge la maggior distanza possibile anche per rifarsi una problematica ” verginità “.

Molto importante è il punto del ritiro dei minori, da parte di un genitore, presso la casa dell’ altro genitore: ciò può evitare trasferimenti immotivati e comunque addossa l’onere del ritiro al genitore che ha cambiato la residenza.

La ex casa coniugale

Si vuole evitare che uno dei due coniugi ostacoli la vendita.

Regole nel rapporto/contatto dei figli coi genitori: consigli

– le festività, Natale, Pasqua, compleanni ecc… devono possibilmente essere considerati come momenti di incontro e di riunione della ex coppia coniugale e dei figli, festeggiati possibilmente assieme, se possibile in toto o almeno in parte, possibilmente in casa.

I regali relativi ai figli sarebbe bene venissero ancora fatti in comune.

– valorizzare, rispettare, non criticare le scelte dell’ altro coniuge, i regali, …. e non solo di fronte ai figli

Contrasti

In nessun caso si devono coinvolgere i figli nella lite, nelle problematiche, nelle ansie, nelle tensioni, nelle sofferenze dei genitori.

Tali fatti devono essere gestiti esclusivamente dai genitori con eventualmente giudici, avvocati, psicologi …, non in presenza dei figli.

Parimenti il conflitto deve essere mantenuto tra i coniugi reso il più umano possibile, non esteso alle rispettive famiglie, ad eventuali clan familiari.

I dissidi estesi ai clan familiari vanno rapidamente disattivati.

Nessuno dei due genitori deve essere presentato come “mostro”.

Note: Alla udienza presidenziale è consigliabile chiedere la “sentenzia parziale ” che permette ad entrambi i genitori una maggiore chiarezza nei rispettivi rapporti

Proprietà letteraria riservata

Ha redatto il testo dell’accordo: Ernesto Emanuele — tel. 02 65.99.300 – emanuele.021@gmail.com

che è disponibile a ricevere suggerimenti, consigli, proposte di modifiche che possano migliorare e rendere più fruibile il testo. Si aspetta inoltre la massima comprensione per inesattezze dovute al fatto che l’autore non è né un avvocato né un giudice.

Il testo può essere utilizzato alla condizione che non venga modificato e che venga citato l’autore e una delle associazioni “Famiglie separate cristiane onlus”, “Papà separati – Milano onlus”.

Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate prima di una eventuale pubblicazione.

Premessa dell’accordo di separazione