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SOS separati h24: 335 808 1455 presidente@papaseparatimilano.it

CODICE DI COMPORTAMENTO AVVOCATI 

(nelle cause di separazione familiare)

Bozza 8.1 – sett. 2021

Premessa

 

L’Associazione “Papà separati”, nello spirito che la anima ed ispirata alle finalità proprie del suo statuto, ascoltando i separati, ha negli anni lentamente concepito l’idea di promuovere un ‘Codice di Comportamento Avvocati’, con lo scopo di tutelare e promuovere i diritti dei figli affinché, nei momenti di crisi della famiglia, quali la separazione, questi possano avere accanto a sé entrambe le figure genitoriali, con pari ruolo educante, dignità e pari tempi di presenza.

L’Associazione, nel perseguire i propri scopi istituzionali, intende promuovere il presente codice di comportamento tra gli avvocati e i professionisti che condividono i suddetti principi, proponendo altresì delle linee guida per un’assistenza legale giudiziale e/o stragiudiziale in materia civilistica e penalistica, con particolare riferimento alle questioni attinenti le cause di separazione, l’affidamento dei figli, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed eventualmente le dichiarazioni di nullità matrimoniale canonica davanti ai Tribunali Ecclesiastici competenti.

Il presente codice è stato redatto nel pieno rispetto del Codice Deontologico Forense (approvato dal CNF il 17.04.1997 e succ. modif. e integrazioni), tenendo conto di quanto stabilito nel preambolo dello stesso e, in particolare nei seguenti articoli: 10,17,35,36,40,43,44,45,46,47.

Attraverso l’adesione al presente codice di comportamento, gli avvocati e i professionisti che condividono i suddetti principi, si impegnano a promuovere e attuare le finalità indicate nella presente premessa anche presso le proprie associazioni professionali, per cercare di inserirli nei rispettivi codici deontologici.

 

In particolare:

 

  1. a) L’associazione, nell’ambito del perseguimento dei propri scopi ed attività istituzionali, si impegna a divulgare nelle istituzioni, nella pubblica opinione, con i media e con i propri associati le finalità sopra elencate

 

  1. L’avvocato, in conformità alle sopra richiamate disposizioni del Codice Deontologico Forense e nello spirito dei “10 principi” allegati, si impegna a:

 

  • difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile, nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge, impegnandosi altresì ove possibile, a mediare i contrasti tra i coniugi e attenuare le conflittualità tra le parti

 

  • cercare di mettere a confronto le parti al fine di addivenire ad un accordo, che tuteli entrambi i genitori, ma soprattutto i figli, prima di iniziare un procedimento in cui siano coinvolti minori

 

  • proporre ipotesi di frequentazione periodica, nelle vertenze in cui siano coinvolti dei minori, stabilendo dettagliatamente tempi e modi di permanenza (il più possibile paritetici) dei minori presso ciascun genitore, anche al fine di favorire e mantenere i contatti con tutti i componenti del nucleo familiare e delle famiglie dei genitori medesimi e favorire l’apporto educativo di entrambi i genitori

 

  • proporre inoltre una precisa regolamentazione delle vacanze, ponti, attività di formazione, ricreative, culturali e sportive

 

  • proporre sia un progetto educativo sui figli minori che veda il più possibile coinvolti entrambi i genitori, con scelte condivise, allo scopo di realizzare un’equilibrata formazione ed educazione umana e sociale dei figli, sia un programma dettagliato di definizione dei rapporti tra i genitori stessi

 

  • sottolineare la centralità di entrambi i ruoli genitoriali naturali nei casi di presenza di nuovi partner che comunque non potranno sostituirsi all’altro genitore né interferire nei rapporti con le istituzioni e le attività scolastiche

 

  • favorire, ove possibile, una collocazione abitativa prevalente dei minori che non pregiudichi aprioristicamente l’uno o l’altro genitore e i relativi ambiti abituali, parentali e amicali; ciò anche in caso di trasferimento del genitore collocatario

 

  • proporre soluzioni, relativamente alle questioni riguardanti il mantenimento della prole, che, sempre nell’intento di perseguire l’interesse dei figli, tengano nel debito conto l’effettiva situazione economica di entrambi i genitori e che consentano al genitore eventualmente obbligato sia di condurre un tenore di vita dignitoso sia di avere una abitazione adatta alla permanenza dei minori presso di lui

 

  • sostenere la richiesta del proprio cliente di un affido mono genitoriale solo nei casi debitamente motivati e strettamente necessari, cercando comunque di aiutare il proprio cliente a trovare le ragioni della sua richiesta

 

  • cercare di far capire al proprio cliente, una volta ottenuto l’affido monogenitoriale, che la negazione della frequentazione con l’altro genitore non rappresenta una vittoria

 

  • non prestarsi a sostenere accuse generiche o, comunque infondate, ed in particolare le accuse di violenza tra i coniugi e quelle di violenza, anche sessuale, verso i figli e mai usare ciò come strumento di intimidazione generica verso il coniuge

 

  • essere disponibile a rinunciare ad assistere un cliente ove esso ponga in essere comportamenti giuridicamente sanzionabili, quali cercare di impedire all’altro di vedere i figli senza validi motivi

 

  • nel caso di comportamenti di un genitore, anche gravi e lesivi del minore stesso, puntare ad un graduale riavvicinamento, sempre nell’interesse dei minori. Tutto ciò previo un percorso di supporto genitoriale ecc … del genitore stesso

 

Onorari, compensi, vertenze

 

Al fine di evitare eventuali contrasti che possano inficiare il rapporto fiduciario tra il professionista e il suo assistito, gli avvocati sottoscrittori della presente convenzione contestualmente all’assunzione dell’incarico e ogni qual volta egli gliene faccia richiesta presenteranno al proprio assistito una previsione di massima circa i costi di causa e il compenso dovuto (comprensivo comunque degli oneri ed accessori di legge) la cui entità dovrà essere comunque calcolata sui minimi della tariffa professionale forense di cui al D.M. N.55/2014. La previsione di spesa di cui sopra potrà essere suscettibile di revisioni e maggiorazioni, in ragione della particolare complessità e/o difficoltà del giudizio.

Inoltre, informeranno il proprio assistito, fin dall’assunzione dell’incarico e ogni qual volta egli gliene faccia richiesta, delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili, e informandolo circa i tempi presunti della durata del giudizio.

In questo caso, il prospetto dettagliato dei costi aggiuntivi sarà previamente sottoposto al cliente per la sua approvazione.

Essere disponibile ad accettare la presenza dell’associazione nei colloqui economici con l’assistito ove questi ne faccia richiesta, con particolare riguardo alle vertenze circa le parcelle con il professionista.

CODICE DI COMPORTAMENTO AVVOCATI (nelle cause di separazione familiare)