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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Facciamo un post riepilogativo visto che molte volte vengono poste domande su casi specifici.

PREMESSA

L’assegno unico universale è partito il 01/07/2021 per tutti, sono rimasti esclusi i lavoratori dipendenti che stanno continuando a percepire gli ANF (febbraio 2022 è l’ultima mensilità). L’assegno partito a luglio 2021, si chiama “assegno ponte” e scade anch’esso a fine febbraio.
Viene riconosciuto a tutti i genitori con figli fino a 21 anni, a patto che siano fiscalmente a carico (reddito del figlio fino a 8000) e sostituisce detrazioni per figli a carico, ANF, il Bonus mamma domani, il Bonus bebè, il bonus tre figli. Rimangono in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido.
L’importo spettante viene pagato direttamente dall’Inps con un bonifico mensile.
Si può presentare la domanda dal 1° gennaio di ogni anno e parte dal mese di marzo.
Per chi presenta la domanda entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo. Per le domande arrivate dopo il 30/06, l’assegno sarà riconosciuto dal mese successivo.
È stato aperto un portale dedicato all’assegno unico:
https://assegnounicoitalia.it/

IMPORTI

L’importo mensile si basa sull’isee, sul numero di figli, sul numero di figli disabili. Questo è un link a un comodo simulatore.

PAGAMENTO

Il pagamento avviene con bonifico dal mese di marzo di ogni anno.

QUALE ISEE?

Caso 1 – GENITORI SPOSATI oppure GENITORI LEGALMENTE SEPARATI MA CON LA STESSA RESIDENZA:

Isee del nucleo familiare con entrambi i genitori (in questo caso la sentenza di divorzio/separazione non serve a nulla, è come se fossero ancora sposati).

Caso 2 – GENITORI LEGALMENTE SEPARATI CON SENTENZA IN CUI È PREVISTO OBBLIGO DI MANTENIMENTO:

Isee del nucleo dove risulta il minore. Il fatto che i genitori abbiano contratto o meno il matrimonio, è irrilevante in questo caso, per la Legge sono genitori legalmente separati.

Caso 3 – GENITORI SEPARATI SENZA SENTENZA (EX compagni/conviventi che non hanno legalizzato la separazione) oppure GENITORI SPOSATI MA CON RESIDENZE DIVERSE:

L’ISEE è quello del nucleo dove risulta il minore a cui va aggiunto il genitore non convivente. In questo caso ognuno fa l’isee ordinario, ma poi va prodotto anche l’isee minorenni (non solo per AU, ma anche per tutte le prestazioni a favore dei minori) che comprenderà anche il genitore non convivente, redditi personali, giacenze banche, patrimonio immobiliare personale. (basta comunicare il suo CF e il caf farà l’aggregazione).
L’isee minorenni e l’isee ordinario hanno quindi 2 valori diversi. In prima pagina c’è il valore isee ordinario, dove è scritto bene (appena sotto la tabella dove c’è il nucleo familiare che comprende i figli) che NON SI APPLICA PER PRESTAZIONI A FAVORE DI *****(e c’è il CF dei bambini). Nella pagina 2 troverete il nucleo con genitore aggregato ed un valore ISEE diverso dal primo (questo è l’isee per prestazioni a favore dei figli minori fra cui anche l’assegno unico).
In assenza di ISEE o con ISEE superiore a 40.000 è comunque possibile presentare domanda, in questo caso si percepisce il minimo (50 euro a figlio).

LA DOMANDA

I percettori di Reddito Di Cittadinanza non dovranno fare nulla.
Per tutti gli altri la domanda può essere presentata da uno qualsiasi dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere da dove risulta il minore. Si accede con il proprio spid sul portale INPS, sezione ASSEGNO UNICO –NUOVA DOMANDA.
Il sistema chiederà i CF dei figli, il CF dell’altro genitore e poco altro (non chiede il valore ISEE, ma se l’avete inferiore a 25000 e ricevevate gli ANF lo scorso anno, va flaggata l’apposita voce), poi ci sarà la ripartizione che potrà essere al 100% (chi fa la domanda auto dichiara di essere d’accordo con l’altro genitore) oppure al 50% infine chiederà l’Iban.
Se è stata scelta la ripartizione al 50%, l’altro genitore dovrà in seguito accedere con il proprio spid, andare alla sezione ASSEGNO UNICO selezionando “completa la domanda presentata dall’altro genitore”. Vedrà quindi la domanda che è stata presentata, e potrà inserire il proprio IBAN.
Se è stato scelto il 100%, l’altro genitore non dovrà fare nulla, ma ha comunque la facoltà di modificare la ripartizione prendendosi il suo 50%.
Chi ha l’AFFIDO ESCLUSIVO, non vedrà la modalità di ripartizione (vedere il punto CASI PARTICOLARI)
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

DUE CASI PARTICOLARI

GENITORE STRANIERO SENZA CF.

Nella domanda va indicato che l’altro genitore non è in possesso di codice fiscale in quanto cittadino straniero.
Sarà necessario selezionare nella scheda di compilazione dei dati del figlio l’opzione “il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori”, poi selezionare come motivazione (a) “genitore unico” la casistica “altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale”.
Selezionando questa opzione l’intero importo dell’Assegno sarà riconosciuto al richiedente e non sarà possibile la ripartizione al 50%.

GENITORE CON AFFIDO ESCLUSIVO.

Nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come “genitore affidatario”, poiché si tratta di “affido esclusivo”. In questo caso, l’importo viene automaticamente versato al 100% richiedente.

DOPO AVER FATTO LA DOMANDA

Fino alla fine del mese di FEBBRAIO, la domanda risulterà “in istruttoria” con relativo numero di protocollo. Dal mese di MARZO l’Inps inizierà a lavorarle ed avranno vari stati:
Accolta significa che va tutto bene e sarà messa in pagamento (tocca solo aspettare).
Respinta, Decaduta, Rinunciata, In evidenza alla sede significa che c’è qualche problema forse sanabile con un supplemento di istruttoria della sede Inps.
In evidenza al cittadino significa che l’utente deve integrare la domanda con della documentazione, che trova indicata sempre nel sistema di gestione di cui sopra.
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La domanda è piuttosto semplice da inoltrare ma, in alternativa, potete affidarvi ad un patronato.