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Nuovo limite per il gratuito patrocinio
Penale
Gratuito patrocinio: il limite di reddito sale
Da luglio 2025 viene adeguato alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, salendo a 13.659,64 euro
Con decreto del Ministro della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025, il limite di reddito imponibile annuo per l’ammissione al gratuito patrocinio è stato adeguato alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, salendo dai precedenti 12.838,01 euro agli attuali 13.659,64 euro.
Sale a 13.659,64 euro il limite di reddito imponibile annuo ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
È quanto si legge nel Decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025 (testo in calce) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025.
Il decreto, adottato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, aggiorna il nuovo limite di reddito determinandolo in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), secondo i dati forniti dall’ISTAT per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2024 e pari a +6,4%.
La norma di riferimento per l’adeguamento dei limiti di reddito del gratuito patrocinio è l’articolo 77 del testo unico sulle spese di giustizia (D.p.r. 115/2002), in base al quale i limiti di reddito devono essere adeguati ogni due anni in relazione alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nel biennio precedente.
L’incremento operato con il nuovo decreto è di oltre 800 euro rispetto al precedente limite di 12.838,01 fissato con il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2023 e relativo al biennio 1° luglio-30 giugno 2022.
Il nuovo limite di reddito si applica alle domande introdotte a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.
A norma dell’art. 76 D.p.r. 11572002 la soglia va calcolata tenendo conto del reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, tranne per i processi che hanno ad
oggetto diritti della personalità ovvero quelli in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare.
Si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
